È di ieri la notizia dell’utilizzo di un braccialetto elettronico per i lavoratori di Avr-Manutencoop, azienda cui Aamps ha affidato in appalto i servizi di pulizia delle strade di Livorno.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori cosa prevede dopo la modifica del Jobs Act?
Che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possano essere installati, previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria, o previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tali obblighi sindacali o autorizzatori vengono meno soltanto per quegli strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa”.
Cosa si intende per “strumenti per rendere la prestazione”?
Si intendono solo gli strumenti che il lavoratore impiega direttamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio il computer, il Tablet, la posta elettronica, l’accesso ad internet), ossia quegli strumenti il cui funzionamento richiede una partecipazione attiva del lavoratore, che se ne avvale per rendere la prestazione.
Se per esempio il datore decide di installare eventuali applicativi su questi strumenti che consentano di monitorare momento per momento l’attività svolta, ma che non richiedano l’intervento del lavoratore o che comunque non siano necessari allo svolgimento la prestazione, si ricade nel comma 1, quello che prevede l’autorizzazione preventiva del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro.
L’art. 4 non attribuisce peraltro al datore di lavoro la facoltà di monitorare continuativamente l’attività del lavoratore attraverso l’analisi dei dati registrati dallo strumento.
Anche dove non fosse necessaria l’autorizzazione, il datore di lavoro non può controllare ed esaminare i dati registrati, in quanto deve rispettare i limiti posti dall’ordinamento a tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, così come delineati nel terzo comma dell’art. 4.
Quindi per utilizzare il braccialetto incriminato occorre un accordo sindacale, l’informativa sulle modalità di utilizzo dei dati e il rispetto della privacy nell’accedere ai dati registrati.
Molti, spesso in mala fede, si scordano che la previsione normativa dell’art. 4 è inserita non per caso nel Titolo I della Legge 300/1970 “Della libertà e dignità del lavoratore“ e che in questo senso deve essere interpretata.
Se lo scorda purtroppo anche il nostro Sindaco, che giustifica, con un’interpretazione degna del peggior datore privato, un controllo a distanza assurdo e illegittimo, tirando in ballo la correttezza nello spendere i soldi dei cittadini livornesi.
Vorremmo vedere questa solerzia e preoccupazione per le nostre tasche un po’ più generalizzata e vorremmo che i controlli, giusti e sacrosanti su come si svolgono i servizi verso la città di Livorno, venissero fatti nei confronti anche di altre categorie (gli spazzini sembrano diventati il problema principale di questa città!!! Ma il Lonzi, per esempio, lo pagheremo per i bei servizi effettuati? E chi ne ha autorizzato i pagamenti fin ad ora? Nessuno verificava?)
Soprattutto vorremmo che i controlli venissero effettuati nei modi e nei limiti consentiti dalla legge e non sdoganando sistemi illeciti e incivili.
Valentina Barale, Direttivo di Buongiorno Livorno